Immobili all'asta: come gestire abusi edili e difformità urbanistiche | Aste 33

Immobili all'asta: come gestire abusi edili e difformità urbanistiche

Aste | LUGLIO 2022

Edificio con abusi edilizi? Piccole modifiche all’interno o abusi minori? 

Ecco come comportarsi.

Sono sempre di più le persone che comprano beni immobili attraverso le aste giudiziarie. Questa scelta risulta molto conveniente poiché i prezzi dei beni immobili venduti all’asta sono inferiori rispetto a quelli di mercato. Tuttavia, questo tipo di acquisto può comportare dei rischi perché gli immobili sottoposti a pignoramento possono essere venduti in asta anche se presentano abusi edilizi o difformità urbanistiche.


Cosa sono l’abuso edilizio e la difformità urbanistica?

Sostanzialmente sono la stessa cosa: l’illecito viene definito difformità o abuso. 

L’abuso edilizio si può definire come un reato, un illecito che si concretizza nella violazione delle norme urbanistiche nel momento in cui viene realizzata ad esempio un’opera in assenza di autorizzazione amministrativa, o in mancanza di dichiarazione dell’inizio di attività o in caso di suolo non edificabile. 

Esistono divere tipologie di difformità edilizie, ognuna merita una valutazione specifica per determinare se può essere sanata, tramite una sanatoria edilizia, oppure no.

Edificio abusivo: l’edificio è stato costruito senza nessun tipo di permesso o senza dichiarazione di inizio attività. Per verificare se è possibile sanare questa situazione è necessario esaminare il Piano Regolatore Generale del Comune attraverso il quale è possibile stabilire se si può richiedere un Permesso di Costruire in Sanatoria oppure se è necessario demolire l’immobile.

Modifiche esterne e aumento di volumetria: si tratta di abusi sostanziali che determinano una differenza quantitativa e qualitativa come, ad esempio, la chiusura del balcone con una veranda.

Piccole modifiche all’interno, o abusi minori: in questo caso è possibile sanare la situazione con una Cil (Comunicazione Inizio Lavori) per lavori già eseguiti (se i lavori sono stati effettuati dopo il 26 maggio 2010) o con una Dia in Sanatoria (Pratica amministrativa che si presentava per regolarizzare interventi di ristrutturazione edilizia realizzati senza alcun titolo).


Prima dell’asta è quindi consigliabile non solo visitare il bene ma anche leggere molto attentamente l’avviso di vendita e la perizia dove sono evidenziati eventuali abusi così da non trovare sorprese una volta acquistato il bene. Ma anche in questo caso, come abbiamo detto, alcuni abusi sono sanabili: basterà quindi appoggiarsi a un professionista per approfondire la situazione dell’immobile acquistato e le attività sanatorie.


L’aggiudicatario entro 120 giorni dalla emissione del decreto di trasferimento deve depositare la domanda di concessione in sanatoria, in base alle norme dettate dal d.l. 23 aprile 1985, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni che ha lasciato invariato tale termine.


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